19 Marzo 2024

PRINCIPI UNIVERSALI DI FISCALITA’

Per formulare un progetto di riforma fiscale occorre partire dai principi ispiratori, che enuncio,
secondo il mio pensiero:

IL FISCO COME SERVIZIO SOCIALE
L’imposizione fiscale è finalizzata alla copertura dei costi di beni e servizi di uso pubblico, condivisibili da una comunità in base a scelte da questa condivise nel suo insieme.

LA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Il contributo individuale alla copertura di tali costi deve essere proporzionato alla capacità contributiva di ciascun cittadino, secondo criteri di progressività, come previsto nel dettato costituzionale.

UNA FISCALITA’ DI SCOPO
Le tasse vanno individuate e finalizzate a coprire, ovunque sia possibile, i costi di beni e servizi di cui una specifica comunità locale o utenza usufruisce, senza spalmare la copertura di tali costi su tutta la collettività.

LA DISTINZIONE TRA REDDITI E CONSUMI
La contribuzione fiscale dei cittadini deve essere proporzionata al reddito di ciascuno ed ai consumi di ciascuno, escludendo qualsiasi imposizione fiscale sul risparmio, cioè la capitalizzazione ed i patrimoni che ne sono il frutto, una volta assolto il dovere fiscale.

IL TETTO MASSIMO DI PRESSIONE FISCALE
La contribuzione fiscale individuale complessiva di un cittadino non può superare un tetto, stabilito
dalla legge, che esprima una percentuale massima del reddito complessivo del cittadino.

L’ESCLUSIONE DELLA DOPPIA TASSAZIONE
E’ qui affermato il principio della non applicabilità della doppia tassazione. Significa che in nessun caso la somma delle tasse pagate a qualsiasi titolo, sul reddito o sui consumi, può superare il tetto massimo stabilito dal legislatore. Significa che le tasse sui consumi vanno in qualche misura dedotte da quelle sui redditi, così come le tasse locali vanno dedotte da quelle statali.
La legge fiscale deve stabilire il tetto massimo di tassazione che può gravare sul reddito complessivo di ogni cittadino, in funzione del suo livello di reddito.

LA FISCALITA’ SULLE IMPRESE
Le imprese, come tali, non debbono essere considerate soggetti di imposizione fiscale.
Il reddito non investito delle imprese ma distribuito come reddito di persone fisiche va tassato in capo alle singole persone fisiche. Il reddito delle imprese va determinato come differenza tra i ricavi ed i costi ammissibili, imputabili allo scopo d’impresa, con esclusione di ogni altro costo.
La sola imposizione fiscale applicabile alle imprese è quella di scopo, corrispettivo di servizi pubblici specifici, individuabili ed esclusivi rivolti alla singola impresa (raccolta rifiuti, e servizi assimilabili).

IL CITTADINO FISCALE ALLA NASCITA
Ogni cittadino va considerato, dalla nascita, come soggetto fiscale, a cui va attribuito un reddito, prodotto da lui medesimo o da terzi (es. : genitori) per suo conto.
Il reddito complessivo dei nuclei familiari riconosciuti può essere suddiviso tra tutti i membri della famiglia, in parti uguali, e soggetto ad imposizione fiscale individuale separata. I cittadini che non vogliano aderire a questo criterio di imposizione fiscale possono conservare quello individuale, ma i membri del nucleo familiare non produttori di reddito, o produttori di redditi irrisori, non godranno di alcun beneficio di legge destinato ai cittadini sulla base del loro reddito individuale.

LA TRASPARENZA NELLA SPESA PUBBLICA E NELLA PRODUZIONE DI REDDITO
Il principio di trasparenza e di reciproca fiducia DEVE improntare la spesa pubblica e la sua copertura fiscale, allo stesso modo in cui tale trasparenza deve improntare la produzione di reddito privata e d’impresa. Il fisco non più come esattore medioevale ed il cittadino come contribuente consapevole.

Ing. Franco Puglia – 2 Gennaio 2017

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