19 Marzo 2024

ISTITUZIONI

Palazzo di Montecitorio

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La Costituzione Italiana, riveduta e corretta, per essere più adeguata ai tempi.
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L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Mentre infuriava la battaglia tra il SI ed il NO alla riforma Renzi-Boschi, e dopo aver provato a modificare la nostra Costituzione in maniera più seria, così, per diletto, basandomi sul testo attuale, provo adesso a dire qualcosa di diverso, che non ho espresso in quella stesura, il cui scopo era di mera “ripulitura”, non di radicale innovazione.
Volendo invece immaginare un diverso ordinamento istituzionale, occorre partire dal “cosa ci serve” per poi tradurlo in una formulazione costituzionale. Cosa ci serve, allora ?

  • 1. Capacità di governo
  • 2. Governo che sia espressione effettiva della volontà popolare
  • 3. Espressione della maggioranza che non schiacci la minoranza
  • 4. Separazione effettiva dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario
  • 5. Principio di responsabilità dei poteri : chi sbaglia paga.
  • 6. Definizione dei compiti di ciascun potere istituzionale e suoi limiti di intervento
  • 7. Stabilire il ruolo dei vertici, da quello comunale a quello statale.
  • 8. Livelli di governo, da quello delle piccole comunità al livello nazionale ed europeo.

La distinzione più importante mi pare quella tra i poteri legislativo ed esecutivo, oggi sfumata.
Un popolo che vive su un territorio ha bisogno di darsi una forma di governo collettivo allo scopo di assicurarsi alcuni SERVIZI collettivi, che non sto ad elencare perché potenzialmente inesauribili.
Ne consegue che :
1) La definizione dei compiti deve partire dal locale per poi estendersi al nazionale, non viceversa. Significa definire le aree di intervento di esclusivo interesse locale ed esprimere localmente ed in piena autonomia il governo di queste aree, anche sotto il profilo impositivo.
2) Va distinto l’aspetto amministrativo da quello legislativo : amministrare significa governare quello che c’è, non stabilire nuove regole. Legiferare significa stabilire nuove regole, o modificare quelle vecchie. Questa distinzione è applicabile a qualsiasi livello di governo.
3) Le regole, quindi la legge, a qualsiasi livello, hanno un senso se nascono dall’espressione di bisogni popolari collettivi, oppure da esigenze di ordine amministrativo, per rendere la gestione corrente effettivamente possibile.
Il governo dei Comuni, assunti come l’unità amministrativa più piccola, prevede oggi un “esecutivo” composto dal Sindaco e dagli assessori, ed un Consiglio, equivalente all’organo legislativo.
Non conosco bene la suddivisione dei compiti tra i due istituti ma non mi pare che sia così netta.
I Consiglieri comunque sono, o dovrebbero essere, espressione rappresentativa dei cittadini, analoga al Parlamento, quindi espressione dei bisogni collettivi, da tradurre in provvedimenti di legge.
Ma sono anche organi di controllo dell’operato dell’esecutivo, sindaco ed assessori. Questa è una terza funzione, oltre a quella esecutiva e legislativa.
A livello nazionale le distinzioni non cambiano : il Parlamento è l’organo legislativo (irrilevante qui la distinzione tra monocamerale o bicamerale); il Governo è l’organo esecutivo.
Una nostra tradizionale distorsione è costituita dall’attività legislativa del Governo, con la decretazione definita “d’urgenza” e trasformata in attività legislativa vera e propria “sulla fiducia”.
Ma che rapporto esiste tra organi di governo locale (municipali e intermedi) e quello nazionale ?
Praticamente nessuno. Eppure dovrebbe esserci : il livello di governo nazionale dovrebbe esprimere la sintesi delle esigenze di governo locale, espresse a livello delle competenze collettive globali.
Anche il livello legislativo (Parlamento) dovrebbe esprimere una sintesi delle esigenze legislative locali. Oggi accade il contrario : le norme sono top-down, non bottom-up, per dirla all’inglese.
Questo significa che la logica di governo va rovesciata.
Il Governo nazionale, oggi, viene formalmente nominato dal Capo dello Stato e se riceve la fiducia del Parlamento entra in funzione. Se però seguiamo il filo dei ragionamenti precedenti, il governo centrale dovrebbe essere essere espressione dei governi locali. La “fiducia” dovrebbe venire assegnata da questi, non dal Parlamento.
In astratto un paese che funzionasse molto bene avrebbe bisogno di una attività legislativa ridotta.
Infatti, se non servono nuove “regole”, il livello di governo amministrativo è sufficiente.
I due livelli, di governo e legislativo, dovrebbero muoversi su binari paralleli e non convergenti.
I provvedimenti di legge, infatti, dovrebbero essere espressione di istanze popolari, da convertire
in legge e da trasferire quindi alla funzione esecutiva, per essere tradotte in fatti concreti.
In questa visione il “governo”, esecutivo, “obbedisce” al potere legislativo, attuandone le disposizioni. Oggi è molto, molto diverso …
Ma continuiamo a seguire questa visione : il Governo centrale dovrebbe venire eletto da una Camera dei Comuni, una sorta di assemblea NON permanente che si riunisca soltanto in occasione delle elezioni del Governo centrale, oppure per sfiduciarlo, non per pronunciarsi su leggi che il Governo non produce, ma per come disporre l’applicazione di quelle che ci sono.
Il Parlamento, viceversa, espressione della sovranità popolare, dovrebbe esercitare la terza funzione, quella di controllo sull’operato del Governo, non potendolo sfiduciare, ma potendo denunciare le sue eventuali inadempienze alla Camera dei Comuni.
Non abbiamo parlato dei livelli di governo intermedi : la necessità di una loro presenza dipende dal numero di Comuni presenti sul territorio nazionale e dal peso politico ed economico di ciascuno.
Abbiamo 8000 comuni : non possiamo avere una Camera dei Comuni con 8000 membri.
Servono quindi enti intermedi che in questa trattazione è inutile cercare di predeterminare in regioni o province o altro. Il numero e l’estensione geografica di tali enti intermedi deve nascere da considerazioni territoriali, storiche, di popolazione, di omogeneità economica e culturale.
Oggi abbiamo 20 regioni e 110 province. Ogni territorio pesa però diversamente dagli altri.
I delagati alla Camera dei Comuni dovrebbero venire espressi in maniera proporzionale alla popolazione residente in ogni territorio governato da un ente intermedio.
Questi delegati dovrebbero esprimere tra loro gli esponenti del Governo Nazionale.
Scelta sbagliata ? Sfiducia e nuova scelta, mentre il Parlamento sta a guardare.
E’ da valutare a chi spetti scegliere il capo dello Stato : potrebbe essere in questo caso ancora il Parlamento, visto che il Capo dello Stato non ha funzioni esecutive, ma di garanzia costituzionale e di equilibrio tra i poteri dello Stato. O potrebbe essere eletto direttamente dal popolo , ma c’è da chiedersi con quali attribuzioni.
Questa visione soddisfa gli 8 punti precedenti ?

  • 1. Capacità di governo
    Il governo locale come nazionale è espressione di scelte popolari, dirette, ai livelli più bassi
    ed intermedi, indirette, a livello centrale. La “governabilità” non è garantita in assoluto,
    ma in questo caso il governo è espressione proporzionale di scelte popolari e territoriali,
    più che di schieramenti politici convenzionali.
    E’ la migliore espressione possibile di Democrazia reale.
  • 2. Governo che sia espressione effettiva della volontà popolare.
    Consegue a quanto detto sopra : non governo di un partito o di una coalizione, ma governo
    espressione della volontà delle popolazioni.
  • 3. Espressione della maggioranza che non schiacci la minoranza.
    Pur conservando il principio di scelta sulla base della posizione di maggioranza, questa non
    è in condizione di schiacciare la minoranza, anche perché non dispone di strumenti legislativi.
    4. Separazione effettiva dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario.
    Nella visione descritta i poteri legislativo ed esecutivo sono nettamente distinti.
    Di quello giudiziario non si è parlato, ma è a sé, dovendo soltanto applicare la legge.
  • 5. Principio di responsabilità dei poteri : chi sbaglia paga.
    Questo non è implicito nella visione descritta. Più in dettaglio :
    – la funzione legislativa NON PUO’ sbagliare perché la legge è espressione di scelte
    popolari espresse per delega. Il popolo è sovrano e le sue scelte “sbagliate” sono legittime.
    – la funzione esecutiva può invece sbagliare e qui va introdotto il principio di responsabilità,
    anche personale, in maniera assolutamente analoga a quella degli amministratori
    di organismi privati.
    – Stessa cosa per la Magistratura, sia nella funzione giudicante che di accusa.
    Responsabilità personale, civile e penale.
  • 6. Definizione dei compiti di ciascun potere istituzionale e suoi limiti di intervento.
    La visione istituzionale descritta pone un confine preciso, netto, tra potere legislativo ed esecutivo, cosa attualmente assente. Attenzione : una “legge di bilancio” , compito del Governo, non è in realtà una legge in senso stretto, o non dovrebbe mai esserlo, ma rappresenta un provvedimento amministrativo. Il Parlamento non dovrebbe interferire, mentre la “Camera dei Comuni” si, in quanto i destinatari dei provvedimenti amministrativi risiedono nei Comuni.
    E su COSA debbono poter intervenire Governo Centrale (a livello amministrativo) e Parlamento (a livello legislativo) ? Solo e soltanto sulle materie sulle quali gli Enti locali ed intermedi abbiano delegato la loro responsabilità di intervento. Esempi : forze armate, politica estera, polizia di stato, guardia di finanza, sistema bancario e finanziario, sistema giudiziario, infrastrutture di rilevanza nazionale, protezione civile, ecc, ecc.
  • 7. Stabilire il ruolo dei vertici, da quello comunale a quello statale.
    I vertici delle organizzazioni dovrebbero essere sempre, a mio avviso, primi inter pares.
    Ciò non toglie che si possano anche scegliere direttamente, come i sindaci dei comuni, una formula che appare efficace. In questo caso l’elettore sceglie il Sindaco e questi sceglie gli assessori, suoi collaboratori. La medesima formula si potrebbe applicare agli enti di governo intermedi.
    A livello di Governo centrale, però, una scelta diretta del Primo Ministro da parte del popolo mi pare inadeguata. Se il Governo Centrale è emanazione dei governi locali, una elezione diretta del primo ministro significherebbe scavalcare di netto tutti i livelli di rappresentanza popolare. Non ha senso. Quindi il primo ministro DEVE essere scelto dai Delegati delle amministrazioni locali, e poi spetta a lui, come ora, scegliersi i suoi collaboratori.
    Del Presidente della Repubblica si è già detto, ma ne va forse solo in parte ridefinito il ruolo.
  • 8. Livelli di governo, da quello delle piccole comunità al livello nazionale ed europeo.
    Questa visione del rapporto tra potere legislativo ed esecutivo dovrebbe venire trasferita nel corso del tempo a tutti i livelli, sino a quello europeo, con un Parlamento Europeo legiferante solo e soltanto per quanto attiene a materie di competenza transnazionale, ma non competente su materie di interesse locale, anche sotto il profilo legislativo.
    L’essenziale è rovesciare il paradigma top-down in bottom-up. Se una unità amministrativa locale europea vuole che entro i suoi confini non vengano distribuiti, esagero, prodotti cinesi, ha il diritto di pretenderlo, fermo restando che il consumatore potrà acquistarli altrove.
    Se però vuole costituire una sua forza armata non può farlo, perché questa facoltà è stata devoluta ad un livello superiore, nel PATTO di convivenza costituzionale, a livello italiano o europeo.
    Pensare ad una Svolta Europea significa anche ripensarne il ruolo rispetto alle comunità locali di tutta Europa.

Franco Puglia – 14 Ottobre 2016

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